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Consiglio di Stato: decorrenza termine a quo per la proposizione del ricorso incidentale

Studio Legale Contaldo

Nel rito di cui all’art. 120, comma 2 bis cod. proc. Amm., diversamente dalla fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all’art. 42 c.p.a, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso da parte del concorrente che ha subito l’impugnazione di altro concorrente della propria ammissione al prosieguo della gara (e che intenda far valere l’estromissione del ricorrente principale) decorre dal momento della conoscenza, nelle forme di legge, dell’avvenuta ammissione del ricorrente principale.



Pertanto, a tenore della giurisprudenza di palazzo Spada, nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 2 bis cod. proc. Amm., il ricorso può considerarsi “incidentale” solo per ragioni formali restando, di fatto, sostanzialmente autonomo.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 aprile 2020, n. 2257.

Riferimenti normativi:

Art. 120, comma 2 bis e art. 42 cod. proc. Amm.,

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