La Prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria del 24 settembre 2020 ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dibattuta per cui il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, previsto dall’art. 828 c.p.c., possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.
(Corte di Cassazione, Sez. I, ord. interl. del 24 settembre 2020, n. 20104.)
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