Ai fini dell’accesso agli atti ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 è necessario che la parte richiedente fornisca la scrupolosa prova delle strettissima necessarietà ed indispensabilità del dato, laddove l’esibizione e la conseguente produzione del documento possa compromettere il diritto alla riservatezza nei soli casi in cui esso contenga dati sensibili, sensibilissimi o giudiziari.
Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. III quater, sentenza 16 aprile 2020, n. 3985 che sul punto si pronuncia in tal modo: “Anche nel caso in cui l'accesso potrebbe interferire con l'esigenza di tutela della riservatezza di terzi, esso deve essere comunque garantito laddove la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ma ove il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.
Riferimenti normativi: Art. 22 Legge n. 241/1990
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