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Violazione del principio di sinteticità degli scritti difensivi e processo amministrativo

Studio Legale Contaldo

Consiglio di Stato, Sez. IV. sent. del 1 dicembre 2020, n. 7622.

E’ inammissibile il ricorso che viola il principio di sinteticità, a nulla rilevando che tale gravame sia stato proposto prima dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 sui limiti dimensionali, avendo il dovere di sinteticità una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica.


La quarta Sezione del Consiglio di Stato ha statuito che, al fine dell'attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., i principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi, rendono più immediata ed agevole la decisione del giudice, evitando altresì argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico o dilatorio e favorendo la deflazione dei mezzi di impugnazione.

Per i giudici di Palazzo Spada, dunque, il mancato rispetto del precetto di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., espone la parte alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in ragione del rischio di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.

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