Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 9 luglio 2020, n. 4401.
Ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, sussiste in capo alla “stazione appaltante” la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico”.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato definendo il principio giurisprudenziale per cui qualora la “stazione appaltante” sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni, è in capo ad essa (ossia all'amministratore delegato-organo apicale dell’ente), oltre che al Rup, la competenza alla adozione del provvedimento di esclusione dalla gara.
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